INFLUENZA AVIARIA- MISURE URGENTI DI PREVENZIONE

Data di pubblicazione:
02 Marzo 2022
INFLUENZA AVIARIA- MISURE URGENTI DI PREVENZIONE

Vista la nota, prot. SIAV/A/13468/22, ns. prot. nr. 5454 del 25/02/2022, dell’Azienda Sanitaria Regionale A.S.L. NO - Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene ed Assistenza Veterinaria, sedi di Novara ed Arona, con la quale
informano le Autorità comunali che il nuovo dispositivo Ministeriale del 02/02/2022, alla luce della recente evoluzione della situazione epidemiologica relativa all’influenza aviaria, ha rimodulato le misure da applicare a prevenzione della diffusione della malattia, istituendo nelle zone a rischio il divieto di fiere, mostre e mercati di volatili;

Preso atto che la Regione Piemonte è ricompresa tra le regioni ad alto rischio di cui al D.M. 14/03/2018;
Viste le recenti positività per virus influenzali ad alta patogenità in campioni provenienti da carcasse di avifauna selvatica ritrovate nel territorio della Regione Piemonte, di cui una nel Comune di Greggio (VC);
Vista l’O.M. 26/08/2005, prorogata dall’O.M. 10712/2019, relativa alle misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile;
Visto l’accordo Stato – Regioni 25/07/2019, rep. 125, recante indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali;
Vista la nota del Ministero della Salute prot. nr.25509 del 26711/2020 relativa all’ ulteriore diffusione del virus HPAI dell’influenza aviaria in Europa e che stabilisce misure di riduzione del rischio sul territorio nazionale;
Vista l’Ordinanza Sindacale nr. 32 del 08/02/2022 “Influenza aviaria- Nuove misure per fiere e mercati di sospensione vendita volatili vivi”;
Visto l’art. 264 del T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n.1265,
Visto l’art. 20 del D.P.R. 327/80;
Visto l’art. 13 della Legge 689/91;
Visto l’art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

ORDINA

1. Che sia prorogato il divieto di fiere, mostre e mercati di volatili sul proprio territorio comunale sino a nuovo aggiornamento e miglioramento della situazione epidemiologica;

2. Che sia istituito l’obbligo di confinamento in locali chiusi del pollame e dei volatili in cattività, compreso il settore rurale e gli allevamenti non commerciali, come ad esempio i piccoli pollai familiari. Che la presente Ordinanza sia pubblicata sul sito web e diffusa nei canali social network comunali per la massima conoscenza alla popolazione. Copia della presente Ordinanza è, altresì, notificata all’ operatore commerciale del mercato settimanale del lunedì, settore avicolo, ubicato in Viale Paganini del Comune di Oleggio, titolare del posteggio mercatale nr. 145; Ai sensi dell’art.3, comma 4 della Legge n. 241/90, si comunica che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Presidente della Giunta Regionale nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di notificazione.

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Ultimo aggiornamento

Venerdi 04 Novembre 2022