TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CONCESSIONARI – MODALITA’ DI RIMBORSO

Data di pubblicazione:
27 Luglio 2020
TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CONCESSIONARI – MODALITA’ DI RIMBORSO

Si comunica che il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» ha previsto per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per il periodo 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, l’esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, e conseguentemente il rimborso da parte dei comuni delle somme versate per periodo indicato.

Ciò premesso si precisa che:
- i concessionari di posteggio sono tenuti al versamento della tassa di occupazione secondo le modalità e gli importi già comunicati dal gestore dei tributi San Marco s.p.a., come da consuetudine;
- al fine del rimborso previsto ai sensi dell’art. 181 c. 1bis e 1 ter della L. n. 77/2020, si richiede di far pervenire all’ufficio tributi, anche tramite mail all’indirizzo protocollo@comune.oleggio.no.it, comunicazione delle coordinate bancarie su cui effettuare il versamento. Tali coordinate devono essere intestate al soggetto sottoscrittore della concessione. L’ufficio competente provvederà ad effettuare tale rimborso solo dopo aver verificato l’avvenuto versamento di quanto dovuto per la tassa occupazione suolo pubblico anno 2020.

modalita_rimborso_TOSAP_copia.pdf

Ultimo aggiornamento

Venerdi 04 Novembre 2022