AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS_29 OTTOBRE 2020_h. 10.00

Data di pubblicazione:
29 Ottobre 2020
AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS_29 OTTOBRE 2020_h. 10.00

Situazione epidemiologica

Rispetto alla scorsa segnalazione abbiamo 10 persone positive in più. Il totale sale quindi a 36 concittadini positivi al COVID19. 4 sono ricoverati ma nessuno in terapia intensiva. L'età media è 46 anni e si sta alzando rispetto alle scorse settimane. La fascia più colpita negli scorsi giorni è quella da 40 a 60 anni. I minorenni sono ancora 7 senza quindi nessun aumento come gli ultra ottantenni (2). Abbiamo 19 donne e 17 uomini attualmente positivi al COVID.

Data la situazione in costante evoluzione chiedo a tutti di prestare la massima attenzione alle norme igieniche. All'aperto utilizzate la mascherina in tute quelle occasioni dove potreste incontrare qualcuno e quindi essere contagiati o contagiare. Negli ambienti chiusi, dove si trovano persone non congiunte, il rischio è ancora più alto e quindi utilizzatela sempre.

 

Di seguito alcune indicazioni generali, utili alla miglior comprensione del Dpcm del 24 ottobre, emanati dal Ministero dell'Interno.

🔴Raccomandazioni

Nel d.P.C.M. 24 ottobre 2020, come già in precedenti provvedimenti, si rinvengono alcune nuove previsioni di contenuto esortativo, formulate in termini di raccomandazione, le quali, benché non correlate a sanzioni, intendono sollecitare l'adozione di comportamenti ispirati alla massima prudenza e al senso di responsabilità dei singoli.

🔴Mobilità personale (art.1, comma 4)

Rientra nel novero delle suddette previsioni l'articolo in epigrafe, con il quale viene fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto, pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Si fa presente che, trattandosi di raccomandazione, non occorre che le persone interessate ai suddetti spostamenti siano munite di autodichiarazione.

Resta ferma, invece, la necessità di giustificazione degli spostamenti dalle ore 23 alle ore 5.

🔴Ricevimento di ospiti nelle abitazioni private (art.1, comma 9, lett. n)

Tenuto conto della stringente necessità di prevenire la diffusione del virus, che può essere agevolata da contatti occasionali anche tra familiari non conviventi, e pertanto di adeguare i propri comportamenti, anche nella sfera privata, a un principio di massima cautela, viene raccomandato che nelle abitazioni private si eviti di ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Va da sé che anche ove ricorrano tali particolari circostanze andranno seguite le regole prudenziali legate all'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree.

🔴Esercizi commerciali ed esercizi pubblici (art. 1, comma 5; art. 1, comma 9, lett. ee)

Gli esercizi indicati in rubrica sono stati interessati da alcuni importanti interventi innovativi.

In primo, luogo, l'art. 1, comma 5, del decreto in commento sancisce l'obbligo per i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché per tutti gli esercizi commerciali, quale che ne sia la tipologia merceologica, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. Tale previsione, che il d.P.C.M. del 18 ottobre u.s. limitava ai servizi di ristorazione, viene ora estesa nella sua portata oggettiva per la medesima finalità, consistente nell'agevolazione delle attività di controllo.

Inoltre, l'art. I, comma 9 lett. ee), con specifico riferimento alle attività dei servizi di ristorazione, interviene a modificarne gli orari di apertura e chiusura, superando la precedente differenziazione legata alla consumazione al tavolo, e stabilendo un'unica fascia oraria (dalle 5,00 fino alle 18,00) in cui sia consentito svolgere tali attività.

Viene, altresì, ridotto da 6 a 4 il numero massimo di persone che possono sedere allo stesso tavolo, salvo che si tratti di persone tutte conviventi, nel qual caso tale limite non trova applicazione.

🔴Nell'ottica di una sempre maggiore limitazione delle occasioni di addensamento di persone, potenzialmente in grado di favorire la diffusione del contagio, è inoltre stabilito che il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico è vietato dopo le ore 18,00.

🔴Attività sportiva (art.1, comma 9, lett. e), f) e g).

Diversamente dal precedente d.P.C.M., per effetto del nuovo provvedimento (art.1, comma 9, lettera e), gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, restano consentiti solo nel caso in cui si tratti di eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale nei settori professionistici e dilettantistici.

Rispetto al precedente regime, sono quindi ora oggetto di sospensione anche le manifestazioni sportive di interesse regionale.

🔴Sono inoltre sospese (art.1, comma 9, lettera f) le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché i centri culturali, i centri sociali e i centri ricreativi.

Occorre chiarire che la disposizione riguardante la sospensione delle attività che si svolgono nelle palestre e nelle piscine, o in impianti e strutture similari, va letta in combinato disposto con l'ultimo inciso contenuto nella lett.e ), il quale consente agli atleti professionisti e non professionisti degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, lo svolgimento in tali impianti e strutture delle competizioni e delle sessioni di allenamento, purché esse avvengano a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

È doveroso altresì precisare, anche in relazione a quanto si dirà infra a proposito degli sport di contatto, che le attività sportive e motorie di base non di contatto che si svolgano all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, restano consentite, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid e in conformità con le linee guida emanate in applicazione della disposizione in commento.

Per quanto riguarda, invece, gli sport di contatto, individuali e di squadra, si segnala che sono state innanzitutto introdotte (art.1, comma 9 lettera g) le medesime restrizioni già sopra evidenziate in sede di commento alla lettera e), con la conseguenza che ora potranno tenersi solo le manifestazioni, al chiuso o all'aperto, di interesse nazionale e senza presenza di pubblico.

Inoltre, sempre per tali attività sportive vengono sospese non solo le gare e le competizioni ludico-amatoriali, confermando quanto già disponeva il precedente d.P.C.M., ma altresì tutte le altre attività connesse, praticate a livello dilettantistico di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento; sicché sono ricomprese nella generale sospensione anche le attività di allenamento svolte in forma individuale.

Si precisa, infine, che la sospensione dei centri, culturali, sociali e ricreativi, prevista nella lett. f), determina la conseguente sospensione dell'eventuale somministrazione di alimenti e bevande effettuata, a beneficio dei soci o di frequentatori occasionali, in funzione dell'attività svolta nei suddetti centri.

🔴Sale giochi. sale scommesse, sale bingo e casinò (art.l, comma 9, lett. 1)

Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, già precedentemente sottoposte a restrizioni relative agli orari di apertura e chiusura, per effetto della citata disposizione sono ora del tutto sospese. Tale sospensione viene peraltro estesa anche ai casinò.

🔴Spettacoli aperti al pubblico (art.1, comma 9, lett. m)

La disposizione in epigrafe stabilisce la generalizzata sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi all' aperto.

🔴Feste: sagre e fiere (art.1, comma 9, lett. n)

Diversamente da prima, il divieto di tenere feste, nei luoghi al chiuso e all'aperto, riguarda anche quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose, e non conosce eccezioni connesse al numero dei partecipanti.

Viene altresì resa più rigorosa la misura relativa allo svolgimento delle sagre e fiere, qualunque ne sia il relativo genere, le quali, in base al nuovo d.P.C.M., sono vietate senza eccezioni, come chiaramente fa intendere anche il rafforzamento contenuto nel riferimento del divieto ad "altri analoghi eventi".

🔴Convegni, congressi e altri eventi (art.1, comma 9, lett. o)

La sospensione delle attività convegnistiche e congressuali, già in vigore, è ora estesa anche ad altri eventi, ferma restando la possibilità di svolgimento con modalità a distanza.

Alla dizione "altri eventi" sono evidentemente riconducibili una pluralità di occasioni e circostanze, che presentino caratteristiche e modalità di svolgimento tali da determinare situazioni suscettibili di favorire la diffusione del contagio (si pensi, solo a titolo esemplificativo, alle conferenze, alle presentazioni di prodotti editoriali o commerciali, ecc.).

La disposizione in esame, infine, stabilisce che tutte le cerimonie pubbliche si svolgano nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti, e in assenza di pubblico, e non più, dunque, con misure organizzative che ne limitino l'affluenza.

🔴Attività didattica ed educativa (art. 1, comma 9, lett. s)

Tra le previsioni contenute nella disposizione in commento, si evidenzia quella in base alla quale le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado sono chiamate ad adottare forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75% delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle ore 9,00.

 

IL SINDACO

Andrea Baldassini

Ultimo aggiornamento

Venerdi 04 Novembre 2022